TAR Lazio: ordinato alla Questura il rilascio del permesso per motivi umanitari con soluzione conciliatoria
Il TAR Lazio, con un’ordinanza del 22 aprile 2009, ha accolto la domanda di sospensione del rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari a favore di un richiedente asilo diniegato che aveva rinunciato al ricorso avverso il diniego dello status di rifugiato come previsto dalla “soluzione conciliatoria” proposta dalla Commissione nazionale per il diritto d’asilo. La Questura di Roma aveva infatti decretato il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno non ritenendo ne ricossero i presupposti nonostante parere positivo della Commissione.
I fatti. Il 20 aprile 2007, con una nota, la Commissione nazionale per il diritto di asilo ha previsto che i richiedenti asilo destinatari di un diniego emesso da parte della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, non più operativa, avrebbero potuto presentare istanza di riconoscimento di protezione umanitaria dichiarando di rinunciare agli atti del giudizio pendente. Il ricorrente aveva dunque inviato il formulario alla Commissione nazionale che aveva provveduto a riesaminare il caso e a raccomandare alla Questura il rilascio di un permesso per motivi umanitari. La Questura di Roma – dove il richiedente aveva presentato istanza di asilo – competente comunque alla verifica di eventuali elementi ostativi al rilascio, nel notificare il provvedimento della Commissione non ha ritenuto ci fossero i presupposti per il permesso per motivi umanitari. Il richiedente ha allora presentato ricorso al TAR del Lazio.
L’ordinanza. In data 2 dicembre 2008 il TAR Lazio con un’ordinanza aveva accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento del Questore con il quale si rifiutava di concedere il permesso per motivi umanitari e si invitava il richiedente a lasciare il territorio nazionale rilevando “il mancato rilievo da parte della Questura della sussistenza di elementi ostativi relativi a profili di rilevanza penale e sicurezza pubblica” al rilascio del permesso per motivi umanitari. L’ordinanza però è rimasta senza riscontro e i legali del richiedente hanno proposto nuovo ricorso al TAR per l’esecuzione della decisione del giudice amministrativo. Il TAR, il 22 aprile, ha accolto la richiesta e nominato commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno. Al richiedente è stato rilasciato un permesso per motivi umanitari, come previsto dalla decisione della Commissione nazionale per il diritto d’asilo.
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