Il Consiglio di Stato con sentenza n.1250 del 05.03.2012 accoglie il ricorso n.4303 del 2011 presentato dagli avvocati dell’Associazione Progetto Diritti onlus, Arturo Salerni e Mario Angelelli, contro la Questura della Provincia di Roma e il Ministero dell’Interno, per la riforma della sentenza del TAR Lazio concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno. Nella sentenza viene ribadito il principio secondo il quale non vi è alcun automatismo che giustifichi il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di pronunce definitive penali di condanna astrattamente ostative alla permanenza in Italia e comunque precedenti alla riforma introdotta dal cd. Decreto-Sicurezza del luglio 2009.
DI SEGUITO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N.1250 DEL 05.03.2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4303 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall’avv.to Arturo Salerni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Roma, viale Carso, 23,
contro
– QUESTURA della PROVINCIA di ROMA, in persona del Questore p.t.;
– MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro p.t.,
costituitisi in giudizio, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II QUATER n. 33124/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell’Interno;
Vista l’Ordinanza n. 2635/2011, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 17 giugno 2011, di accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 20 gennaio 2012, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;
Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Mario Antonio Angelelli, in sostituzione dell’avv. Arturo Salerni, per l’appellante e l’avv. Massimo Santoro dello Stato per l’Amministrazione dell’Interno;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’appellante, cittadino senegalese in possesso di permesso di soggiorno per stranieri dal 1999, chiede la riforma della sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto alla Questura di Roma in data 12 marzo 2004.
Il diniego in data 23 novembre 2005 procede invero dalla constatazione ch’egli ha riportato due condanne penali (rispettivamente in data 17 giugno 2004 e 23 novembre 2004) per vendita di prodotti in violazione delle norme poste a tutela del diritto d’autore ed una condanna penale con sentenza in data 11 marzo 1993 per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ponendo poi a sostegno della motivazione il richiamo dell’art. 26, comma 7-bis e dell’art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 286/1998.
La sentenza impugnata ha respinto il ricorso di primo grado sull’assunto che l’art. 26, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 286/1998, posto a base del provvedimento oggetto del giudizio, “concerne tutte le ipotesi relative allo straniero che abbia riportato una condanna per reati concernenti il falso d’autore” (pag. 4 sent.) e che l’interessato non avrebbe nemmeno fatto in sede amministrativa “una espressa domanda” di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (pag. 7 sent.).
Con l’appello all’esame il ricorrente ripropone in questa sede le doglianze già sollevate innanzi al T.A.R., accompagnate da critiche alla sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio, senza peraltro formulare difese, l’Amministrazione dell’Interno.
Con Ordinanza n. 2635/2011, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 17 giugno 2011, è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.
Con istanza in data 24 agosto 2011 l’appellante ha altresì chiesto a questo giudice il riesame della determinazione negativa adottata dalla Commissione per il gratuito patrocinio con decreto n. 49/2011, alla luce dell’intervenuto riconoscimento della fondatezza delle sue ragioni in sede cautelare.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 20 gennaio 2012.
La sentenza impugnata mérita di essere riformata, alla luce del pacifico indirizzo giurisprudenziale, secondo cui nel quadro normativo, applicabile alla fattispecie, antecedente alla modifica del comma 3 dell’art. 4 del d.lgs. n. 286 del 1998 dovuta all’inserimento in esso del periodo introdotto con l’art. 1, comma 22, lett. a), n. 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94, quanto disposto dall’art. 26, comma 7-bis, del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998 non comporta l’automatica preclusione al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno richiesto non per lavoro autonomo ma per lavoro subordinato, dovendosi in tale caso ulteriormente valutare la pericolosità sociale dell’istante ed il suo inserimento in Italia (Cons. di Stato, Sez. VI, n. 2342 del 2009; da ultimo, Cons. St., VI, 24 settembre 2010, n. 7143).
Ciò posto, dato che dallo stesso provvedimento amministrativo impugnato si evince che vertesi in ipotesi di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, che la risalente (di oltre dodici anni rispetto alla data di adozione del provvedimento stesso) condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale non rientra tra quelle che ex lege determinano un automatismo preclusivo del rilascio del titolo di cui si tratta e che dal citato provvedimento non risulta alcuna indagine o valutazione dell’effettiva pericolosità sociale dello straniero tale da poter far ritenere sussistenti gli estremi del dovuto accertamento attento (per quanto attiene in particolare alle vicende successive al rilascio) al bilanciamento delle esigenze di tutela di beni giuridici di rilevante valore sociale con l’interesse (non solo del singolo, ma dello stesso consesso sociale, nel quale lo straniero risulta utilmente inserito) alla permanenza del titolo ed al consolidamento delle situazioni individuali, ne scaturisce il carattere illegittimo della determinazione negativa adottata dall’Amministrazione sull’istanza dell’interessato, ch’essa dovrà pertanto rinnovare, all’ésito del presente giudizio, ponendo in essere quelle valutazioni, mancate nel procedimento all’esame, che connotano i provvedimenti a contenuto non interamente vincolato.
Per quanto considerato l’appello è fondato e deve essere perciò accolto, con conseguente accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, del ricorso di primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Va pure accolta l’istanza rivolta a questo “magistrato” (art. 126, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002), quale “giudice” davanti al quale pende il processo o comunque competente a conoscere il mérito della controversia (v. Cons. St., ad. gener., n. 3484/2009 del 15 aprile 2010), per il riesame dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a suo tempo respinta con decreto n. 49/2011 dalla competente Commissione istituita presso questo Consiglio ex art. 1, comma 1308, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, atteso che la stessa Commissione aveva ritenuto nella fattispecie sussistenti le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata e che la manifesta infondatezza della pretesa dell’istante, posta dalla commissione stessa a base dell’opposto diniego, risulta con tutta evidenza smentita dalla veduta fondatezza del presente appello.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Accoglie l’istanza di riesame del decreto n. 49/2011 di reiezione dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio adottato dalla competente Commissione istituita presso questo Consiglio ex art. 1, comma 1308, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per l’effetto, ammette l’istante al patrocinio a spese dello Stato relativamente al presente grado di giudizio, per il quale l’istanza è stata proposta.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 20 gennaio 2012
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Lunedì, 5 Marzo 2012