Sanatoria colf e badanti 2009 – La convocazione presso lo Sportello Unico, meltingpot.org, 05/10/2009

Sanatoria colf e badanti 2009 – La convocazione presso lo Sportello Unico

In attesa della firma del contratto di soggiorno si prepara la documentazione

A procedura conclusa comincia ora l’attesa per le convocazioni presso lo Sportello Unico per la presentazione della documentazione e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

I trecentomila lavoratori per cui si è chiesta l’emersione potranno intanto evitare l’espulsione esibendo, nel caso di controllo, la ricevuta attestante l’avvenuto inoltro della domanda che il datore di lavoro avrà loro consegnato in copia.
Niente tessera sanitaria però, e verosimilmente neppure gli altri diritti connessi al possesso della ricevuta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, anche se su questo tema si attendono ovviamente ulteriori dettagli dal Ministero dell’Interno. Un chiarimento è già arrivato intanto in merito all’impossibilità di utilizzare la ricevuta ai fini dell’uscita e del rientro nel territorio dello stato.
Per quanti erano già stati inseriti nelle graduatorie del decreto flussi 2007 o 2008, corsia preferenziale se la Questura si era già pronunciata.

Al momento della convocazione presso lo Sportello Unico sarà necessario presentare i documenti di cui si è dichiarato il possesso attraverso la compilazione dei moduli telematici.

In particolare, il datore di lavoro italiano dovrà esibire il documento di identità in corso di validità (lo stesso utilizzato per la procedura) ed il codice fiscale.
Il datore di lavoro comunitario, oltre aldocumento di identità in corso di validità (lo stesso utilizzato per la procedura), ed il codice fiscale, dovrà dimostrare il possesso del certificato di iscrizione anagrafica ai sensi del D.lgs 30 del 6 febbraio 2007

Potenzialmente più complessa invece la situazione del datore di lavoro extracomunitario per cui potrebbero presentarsi diverse situazioni.
Tutti dovranno esibire il passaporto o il documento equipollente in corso di validità (lo stesso utilizzato per la procedura) ed codice fiscale.
Ma nel caso di passaporto scaduto, dovrà essere presentata anche la richiesta di rinnovo dello stesso (insieme ovviamente al passaporto scaduto).
Ancora più intrigato invece il caso di in cui la procedura sia stata compilata pur avendo smarrito il passaporto. Si dovrà infatti presentare il foglio di identità consolare munito di numerazione (se utilizzato anche nella procedura).

Pr i datori di lavoro stranieri poi vi era il vincolo del possesso delpermesso Ce per soggiornanti di lungo periodo o della carta di soggiorno per familiari di cittadini italiani o comunitari che andranno esibiti. Nel caso di titolo in rinnovo sarà doveroso presentare la ricevuta attestante l’avvenuto inoltro della domanda. Nel caso invece di primo rilascio, oltre alla ricevuta attestante l’avvenuto inoltro della domanda occorre esibire anche il vecchio permesso di soggiorno.

Per il lavoratore poi, come per il datore di lavoro extraUe, si pone il problema dell’esibizione del documento di identità. Molti infatti sono stati i casi in cui il lavoratore irregolare non era in possesso di un documento di identità in corso di validità. Così anch’egli dovrà esibire il passaporto o il documento equipollente se in corso di validità. Ma nel caso di passaporto scaduto, dovrà essere presentata anche la richiesta di rinnovo dello stesso. Nel caso di in cui la procedura sia stata compilata pur avendo smarrito il passaporto, come nel caso del datore di lavoro extraUe, si dovrà presentare il foglio di identità consolare munito di numerazione (se utilizzato ovviamente anche nella procedura).

In sede di perfezionamento del contratto di soggiorno potrà essere poi sanata quella situazione complicata da un errore del sistema in sede di compilazione. Il software infatti, nel caso in cui il lavoratre per il quale si richiedeva la regolarizzazione fosse convivente con il badato e non direttamente con il datore di lavoro, imponeva l’inserimento della voce “non convivente”. Ma il rapporto di lavoro in essere si configura come rapporto di convivenza perchè l’attività lavorativa si svolge nello stesso luogo dell’abitazione. Gli operatori dell’Inps presenti in via eccezionale presso le prefetture, proprio per snellire le pratiche, potranno in questo senso fornire chiarimenti.

Sarà poi necessario presentare la documentazione che attesti l’idoneità dell’alloggio, rilasciata dal Comune di residenza. Si richiede inoltre la documentazione relativa alla disponibilità dell’alloggio che, se il lavoratore è convivente nella casa di proprietà del datore di lavoro non sarà necessario presentare ma dovrà invece essere esibito nel caso di lavoratore alloggiato in abitazioni di terzi. In questa situazione saranno il contratto di affitto o di comodato d’uso gratuito a rilevare.
Diversa invece la specificità di chi abita in casedi proprietà del comune. Si dovrà infatti, nonostante l’assegnazione, richiedere l’autorizzazione per ospitare il lavoratore.

Nel caso di emersione di un lavoratore destinato ad attività di sostegno al bisogno familiare si dovrà presentare la documentazione attestante il reddito che dovrà essere di almeno 20.000 euro annui per nuclei familiari con un solo componente, o di 25.000 euro annui per nuclei di più componenti percettori di reddito. Saranno ovviamente utili il cud, il modello unico, le dichiarazione dei redditi, ma nel caso di titolare di azienda avviata da meno di un anno, può essere allegata la documentazione che dimostri la presunta capacità reddituale.

Se si tratta di emersione di uno o più lavoratori impiegati nell’assistenza alla persona sarà necessario presentare la certificazione attestante la non autosufficienza del soggetto interessato almeno dalla data del 31 marzo, rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato o se già in possesso, l’attestazione di invalidità civile.
Se l’emersione riguarda due lavoratori, ulteriore specificazione dovrà essere contenuta nel certificato, da cui si evinca la necessità di più persone per l’assistenza.

Altri documenti da esibire saranno poi l’originale del modello F24 per il versamento dei contributi pregressi, l’originale della marca da bollo di euro 14, 62 (la stessa di cui si è riportato il codice identificativo nella domanda) e la ricevuta attestante l’avvenuto inoltro della domanda di emersione.

Non si hanno ancor notizie sull’attività degli Sportelli Unici che, insieme alla pratiche relative alla regolarizzazione, sono impegnati nello smaltimento delle richieste di ricongiungimento familiare, del decreto flussi 2007 e 2008 e delle varie richieste di conversione di cui sono incaricate. Un carico di lavoro che in questi anni ha provocato ritardi enormi nei procedimenti amministrativi riguardanti l’immigrazione.