Sanatoria 2009 – Ecco il testo presentato dal Governo
Art.1-bis
(Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie)
1. Il datore di lavoro italiano o cittadino di Paese appartenente all’Unione Europea, ovvero il datore di lavoro extracomunitario in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che alla data del 30 giugno 2009 occupava irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini appartenenti all’Unione Europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continua ad occuparli alla data di presentazione della denuncia di cui al presente comma, adibendoli ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può dichiarare, dal 1 al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:
a) all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale per il lavoratore italiano o il cittadino di Paese appartenente all’Unione Europea, mediante apposita modulistica;
b) allo sportello unico per l’immigrazione di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per il lavoratore extracomunitario mediante apposita dichiarazione di cui al comma 3.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell’imposta sul reddito.
3. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera b) è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena inammissibilità:
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno, nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
b) l’indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente valido per l’espatrio;
c) l’indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l’attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di famiglia composta da un solo soggetto percettore di reddito ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;
e) l’attestazione dell’occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l’orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall’articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394;
g) la proposta di contratto di soggiorno prevista dall’articolo 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;
h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 2.
4. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.
5. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera b, è limitata per ciascun nucleo familiare ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ed a due unità per le attività di sostegno a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell’Interno.
6. Lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della Questura sull’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell’avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 2. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l’ attività di assistenza ai sensi del comma 5 deve produrre allo sportello unico per l’immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale che attesti la limitazione dell’autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l’assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per l’attività di assistenza ai sensi del comma 5 la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce da sola causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 3. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivi comporta l’archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’Istituito nazionale previdenza sociale. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:
a) relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;
b) relative all’impiego di lavoratori anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale;
8. Nei casi in cui non venga presentata la denuncia di cui al comma 1, ovvero si proceda all’archiviazione o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 7 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione o di rigetto della dichiarazione medesima.
9. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, salvo i casi previsti al comma 12.
10. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale di cui al comma 6, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 7.
11. Il contratto di soggiorno stipulato sul base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell’art. 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
12. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2 lettera c) [ del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286? n.d.r. ], e dell’articolo 3 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n.155;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.
13. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Interno e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le modalità di imputazione del contributo forfetario, di cui al comma 2, sia per far fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi antecedenti i tre mesi di cui al comma 1.
14. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell’ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o alterazione di documenti, oppure l’utilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alterati, si applica la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
15. Al fine di valutare i requisiti di permanenza del cittadino extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale comunica al Ministero dell’interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari per gli effetti di cui all’articolo 37 del DPR 31 agosto 19999, n.394, e successive modifiche e integrazioni.
16. In funzione degli effetti derivanti dall’attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per l’anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Con decreto del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartiti tra le regioni i predetti importi, in relazione alla presenza dei cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.