A seguito di ricorso di protezione internazionale a favore di un cittadino della Tanzania, assistito dall’avv. Lorenzo Tardella e dall’avv. Emma Persichetti, legale di Progetto Diritti, con la pronuncia del 27.2.2024 il Tribunale di Roma riconosceva in capo al ricorrente lo status di rifugiato alla luce del suo orientamento sessuale. Il Tribunale, in via preliminare, ha ribadito i principi già espressi dalla Cassazione, secondo cui “la valutazione di credibilità del racconto del richiedente la protezione internazionale che dichiari di essere omosessuale non può in nessun caso essere condotta in relazione alle modalità con cui egli abbia riferito di essersi reso conto del proprio orientamento sessuale, o di averlo vissuto nella sua dimensione intima, o di aver deciso di manifestarlo, o non manifestarlo, all’esterno, in quanto la libera scelta sessuale costituisce uno dei principali profili in cui si realizza l’esplicazione della personalità umana. Né rileva la circostanza che, in un contesto in cui l’omosessualità costituisca reato, la scelta sessuale sia stata vissuta in maniera esplicita o riservata, non potendosi richiedere alla persona di inclinazione omosessuale, in ragione del solo fatto che egli viva in un contesto sociale che discrimini l’omosessualità, o in un Paese che addirittura la preveda come reato, di assumere, o non assumere, una determinata condotta, in relazione ad una scelta che deve rimanere libera. Ne consegue che la valutazione di credibilità della storia debba essere condotta a prescindere dal profilo dell’omosessualità, e dunque in base a riscontri oggettivi direttamente inerenti ai fatti concreti riferiti dal richiedente” (Cass. civ. 9.9.2021 n. 24824/21)
In ossequio a quanto statuito dalla Suprema Corte, con la pronuncia in commento vengono valorizzati alcuni elementi rilevanti ai fini dell’attendibilità del ricorrente e, segnatamente, il “processo psicologico che ha contraddistinto e accompagnato la progressiva presa di coscienza della propria omosessualità. Con lucidità ha indicato il contesto in cui la tendenza, già percepita in età giovanissima, abbia poi preso la forma di una vera e propria identità sessuale“. Sono dunque stati correttamente valutati i passaggi dell’audizione da cui emerge la consapevolezza della propria omosessualità e, in generale, tutte le circostanze che hanno caratterizzato l’evolversi della vicenda, quali le sensazioni interiori e i sentimenti provati, i luoghi dove sono avvenuti alcuni fatti descritti (dove è risultato scarso il controllo sociale) o l’assenza di sospetti concreti sulla sua persona da parte dei familiari (poiché privo di familiari). Vengono altresì indicate le condizioni politiche, legislative e sociali del paese di provenienza, in cui la vicenda è maturata, caratterizzate da una capillare repressione adottate dal governo nei confronti degli omosessuali. Sulla base dei motivi sopra esposti il Tribunale non poteva non riscontrare “il rischio concreto di subire atti persecutori in ragione del proprio orientamento sessuale e di non poter comunque vivere liberamente la propria identità sessuale“.
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