Prorogati di altri 6 mesi i permessi umanitari per i migranti di Lampedusa

da www.immigrazione.biz del 08.10.2011 

Erano arrivati in Italia dal 1 gennaio al 5 aprile 2011 – Per i migranti che erano arrivati a Lampedusa dal 1° gennaio al 5 aprile 2011, per l’eccezionale afflusso ed emergenza umanitaria, era stato concesso un permesso di soggiorno con validità di sei mesi, grazie al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri del 05 aprile 2011.

A quasi sei mesi di distanza, la paura del Governo è stata quella che quasi tutti avessero il permesso in scadenza ed entrassero in condizione di clandestinità. Ieri è arrivato il comunicato in cui Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, aveva firmato il decreto del presidente del consiglio dei ministri per la proroga di altri sei mesi i permessi di soggiorno per motivi umanitari ai cittadini nord africani in scadenza, arrivati in Italia dal 1° gennaio al 5 aprile.

Di seguito il testo del decreto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 ottobre 2011

Proroga dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari. (GU n.235 del 08.10.2011)

Visto il proprio decreto del 12 febbraio 2011,  con  cui  e’  stato dichiarato  lo  stato  di  emergenza  nel  territorio  nazionale   in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;
Visto l’art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  e successive modificazioni, recante  «Testo  Unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero»;
Visti altresi’ l’art. 5 del predetto decreto legislativo n. 286 del 1998 e l’art. 11, comma 1, lettera c-ter, del decreto del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive  modificazioni, recante regolamento di attuazione del predetto Testo Unico;
Visto il proprio decreto del 5 aprile 2011, concernente  le  misure umanitarie di protezione temporanea  da  assicurarsi  nel  territorio dello Stato a favore di cittadini  appartenenti  ai  Paesi  del  Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal  1°  gennaio  2011  alla mezzanotte del 5 aprile 2011, ed in particolare l’art. 1 con il quale sono state individuate le condizioni per il  rilascio,  ai  cittadini sopraindicati, del permesso di soggiorno per motivi  umanitari  della durata di sei mesi, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c-ter, del citato D.P.R. n. 394 del 1999;
Rilevato che, in base all’accordo del 5 aprile 2011 tra il  Governo italiano e quello  tunisino,  sono  proseguite  con  risultati  molto positivi sia l’attivita’  di  vigilanza  sulle  coste  tunisine,  sia l’azione di prevenzione e di  contrasto  dell’immigrazione  illegale, sia le operazioni di  rimpatrio  dei  cittadini  tunisini  giunti  in Italia successivamente alla citata data del 5 aprile 2011;
Preso atto delle rinnovate richieste, che  pervengono  dal  Governo provvisorio tunisino, di proseguire nelle  linee  di  cooperazione  e collaborazione gia’ avviate;
Considerato altresi’ che tale  rapporto  di  collaborazione  dovra’ essere confermato ed ulteriormente rafforzato con  il  nuovo  Governo tunisino che si insediera’ all’esito delle  consultazioni  elettorali per l’Assemblea Costituente del 23 ottobre 2011, in  particolar  modo per  il  proseguimento  dei  programmi  di  rimpatrio  volontario   e assistito e per una efficace politica di programmazione dei flussi;
Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per prorogare di sei mesi il termine di durata dei permessi umanitari di cui  al  predetto art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 5 aprile 2011;
D’intesa  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   dell’interno, dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1

Il termine di sei mesi, di cui all’art. 1, comma 1, del D.P.C.M.  5 aprile 2011,  relativo  alla  durata  dei  permessi di soggiorno rilasciati per motivi  umanitari  ai  sensi  dell’art. 11  comma 1, lettera c-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e’ prorogato  di  ulteriori sei mesi alle medesime condizioni  di cui al predetto D.P.C.M. 5 aprile 2011.
Agli oneri derivanti dall’attuazione  del  presente  decreto, gia’ previsti dall’art. 6, comma 3, dell’O.P.C.M. n. 3933 del 13 aprile 2011 ed indicati nella misura massima di 2.598.000 euro, si  provvede a carico del Fondo nazionale della protezione civile con le modalita’ di cui all’art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2011

Il Presidente: Berlusconi