Il codice penale camerunense punisce (oggi ai sensi dell’art. 347-1 della legge 7/2016) chiunque intrattenga una relazione omosessuale, a prescindere se in luogo pubblico o privato, con una pena detentiva dai sei mesi ai cinque anni e con una multa dai 20.000 ai 200.000 franchi. Inoltre il rapporto Amnesty International 2016/2017 documenta arresti indiscriminati, intimidazioni e vessazioni nei confronti della comunità LGBT. È alla luce di queste informazioni, oltre che con riguardo alla narrazione fornita dal richiedente, che il Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso di un ragazzo proveniente dal Camerun, difeso dall’avvocato di Progetto Diritti Gaetano Mario Pasqualino, cui la Commissione Territoriale aveva negato ogni forma di protezione.
Il giovane era stato scoperto insieme al proprio compagno, all’epoca della sua frequentazione del collegio maschile di Saint Michel de Melong, da un gruppo di concittadini che, oltre ad aggredirli verbalmente, li avevano fotografati per documentare la relazione alle autorità. Minacciato di venir denunciato presso la giustizia penale e considerata anche l’ostilità della madre che in tutti i modi ostacolava il suo orientamento sessuale, il ragazzo aveva lasciato il Camerun insieme al suo compagno. Dopo esser stati imprigionati e ghettizzati in Libia per cinque mesi, erano stati separati al momento della partenza dell’Italia perdendo uno le tracce dell’altro.
I giudici di Palermo si dolgono in particolare del fatto che “l’autorità amministrativa deputata, nonostante le significative e circostanziate narrazioni effettuate dal medesimo in ordine alle persecuzioni patite in patria a causa della propria condizione di omosessualità, ha ritenuto non convincente il racconto, sottolineando la genericità della suddetta avversione sociale nei propri confronti, pur a fronte delle molteplici circostanze esposte”. Nel decreto del 06/09/2018 si sottolinea infatti che, alla luce della giurisprudenza, per persecuzione debba intendersi una forma di lotta radicale contro una minoranza che può essere anche attuata semplicemente sul piano giuridico, e specificamente con la mera configurazione come criminoso del comportamento che si intende contrastare. Inoltre, in forza dell’art. 5 del Dlgs 251/2007, i responsabili delle persecuzioni possono essere tanto lo Stato che soggetti non statuali, quali anche i familiari del richiedente asilo. Tutte condizioni che si ravvisano nel caso del giovane richiedente camerunense, cui pertanto va riconosciuto lo status di rifugiato.
Il decreto del Tribunale di Palermo- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea del 06/09/2018 è consultabile qui..