Permesso motivi studio scaduto, non ammesso alla maturità

fonte: immigrazione.biz

 

In difesa del ragazzo, richiamata una sentenza del Consiglio di Stato del 2007 – L’assurda storia di un ragazzo di origine ucraina regolarmente iscritto alla quinta classe delle scuole superiori e non ammesso agli esami di Stato, sembrerebbe risolversi per il meglio, grazie anche all’intervento del Ministero dell’Istruzione.

Tutto nasce quando agli scrutini, gli insegnanti dell’Istituto statale Natta di Milano, non hanno avuto pietà e non hanno ammesso alle prove d’esame il giovane, appena maggiorenne perché con il permesso di soggiorno scaduto.

Dal punto di vista di diritto, la questione era stata già ampiamente discussa con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1734 del 27 febbraio 2007, in cui veniva precisato che “i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani” e comunque anche se in materia legislativa non è contemplato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio per i neo-maggiorenni stranieri per continuare a frequentare la scuola media superiore, non ci sarebbe invece, nessun problema nel caso in cui il rinnovo sia subordinato all’iscrizione all’Università.

Come specificato nella sentenza, negare l’accesso all’esame di maturità al termine di un percorso di studi “conduce a risultati irragionevoli”, avendo “l’inaccettabile effetto di impedire al cittadino straniero il completamento del corso di studi superiore per la sola ragione che è diventato maggiorenne”.

La madre del ragazzo si è rivolta al Provveditorato degli Studi di Milano, che ha avuto rassicuranti chiarimenti da parte del Ministero della Pubblica Istruzione: “Ci sono gli strumenti amministrativi per risolvere la questione. Se l’unico ostacolo è il permesso di soggiorno il ragazzo va ammesso”.