Non si possono negare assegni familiari a migranti con tre minori. Lo stabilisce il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Roma

altIl giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, dottoressa Giovine di Girasole, ha accolto il ricorso, curato dagli avvocati Aldo Ritacco e Arturo Salerni, legali dell’associazioneProgetto Diritti, presentato da un cittadino migrante non comunitario, per nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori titolare del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, contro il diniego opposto dal Comune di Roma e dall’INPS al riconoscimento, ed alla conseguente erogazione, dell’assegno previsto dalla legge 448 del 1998.

 

Il Giudice di Roma ha rilevato che, in applicazione della normativa comunitaria – Direttiva 2003/109/CE – recepita dalla legislazione italiana nel 2007, non vi può essere disparità di trattamento tra il cittadino italiano ed il soggiornante nel lungo periodo in materia di accesso alla prestazioni di assistenza e previdenza sociale. Di conseguenza anche i cittadini migranti soggiornanti nel lungo periodo con nuclei familiari numerosi (almeno tre figli minori), hanno diritto all’assegno sociale previsto dalla normativa nazionale per i cittadini italiani con nuclei familiari numerosi.

Il Giudice, nel condannare il Comune di Roma e l’INPS a mettere in atto quanto necessario al fine di erogare la corrispondente prestazione assistenziale al ricorrente, ha altresì ordinato agli stessi di dare adeguata pubblicità del provvedimento emesso.

(23 ottobre 2013)