6 maggio 2012
fonte: Immigrazione.biz
Fondamentale è stata la scelta del minorenne, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità – La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6694 del 3 maggio 2012 ha definitivamente accolto il ricorso di un cittadino straniero a cui era stato negato il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 30 del Testo Unico sull’Immigrazione.
Essendo che lo straniero è effettivamente convivente con il nipote italiano minorenne e quindi non espellibile ai sensi dell’art.19, comma 2, lett. c), d.lgs n. 286/1998, la Questura avrebbe dovuto rilasciargli un permesso di soggiorno per motivi familiari, visto anche che il padre del minore aveva confermato “l’adesione progetto di convivenza”.
L’Amministrazione però su questo punto ha puntato il suo ricorso, affermando che la situazione di convivenza dello straniero con parente entro il quarto grado di cittadinanza italiana e minori di età non configura la condizione di divieto d’espulsione del primo, in quanto “la predetta condizione non può essere fondata su una scelta volontaria che deve escludersi possa essere espressa da una minore nè potrebbe essere manifestata dagli esercenti la potestà genitoriale”.
Ma il ricorso risulta infondato perché c’è l’effettiva volontà di mantenere rapporto di convivenza che era stata manifestata sia dal minore che dai genitori dello stesso. Per questo la Corte di Cassazione ha anche richiamato la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che introduce l’obbligo di tener conto delle opinioni del minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi solo se si tratti di “fanciullo capace di discernimento” e “tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”.
In definitiva per la Cassazione il rapporto di parentela entro al quarto grado e convivenza volontario con il parente sono due elementi fondamentali che bastano a rigettare il ricorso dell’Amministrazione e confermare il permesso di soggiorno per motivi familiari per il cittadino straniero.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE 1
ORDINANZARitenuto in fatto in diritto
§ 1. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “1. – Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione – affidato ad un solo motivo – contro il decreto depositato il 10.3.2011 con il quale la Corte d’appello di Milano ha rigettato il reclamo proposto dalla predetta Amministrazione avverso il provvedimento del Tribunale che aveva accolto il ricorso proposto da ***** contro il diniego di permesso di soggiorno, richiesto il 5.11.2008, per motivi familiari ai sensi degli artt. 28 lett. b) D.P.R. n. 394/1999 e 30 d.lgs n. 286/1998.
Secondo la corte del merito, poiché il cittadino straniero conviveva con il nipote, minori di età, avente cittadinanza italiana (il quale all’epoca della richiesta di permesso di soggiorno aveva quattro anni), era applicabile il divieto di espulsione di cui all’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs n. 286/1998, talché ai sensi degli artt. 28 lett. b) D.P.R. n. 394/1999 e 30 d.lgs n. 286/1998 il questore avrebbe dovuto rilasciare il permesso di soggiorno per motivi familiari, posto che nella concreta fattispecie il padre del minore aveva confermato “l’adesione progetto di convivenza”.
L’intimato non ha svolto difese.2. – L’Amministrazione ricorrente denuncia violazione di legge invoca la giurisprudenza della S.C. secondo la quale la situazione di convivenza dello straniero con parente entro il quarto grado di cittadinanza italiana e minori di età non configura la condizione di divieto d’espulsione del primo prevista dall’art. 19, secondo comma, lettera c) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, (nella formulazione vigente anteriormente alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 22, lett. p), della legge 15 luglio 2009, n. 94), in quanto la predetta condizione non può essere fondata su una scelta volontaria che deve escludersi possa essere espressa da una minore nè potrebbe essere manifestata dagli esercenti la potestà genitoriale (principio applicativo da Sez. 1, sentenza n. 15246 del 4 luglio 2006 ad una fattispecie nella quale era invocata la convivenza dello straniero con parente entro il quarto grado di cittadinanza italiana di quattro anni).
Il ricorso appare manifestamente infondato.
Invero, il provvedimento impugnato è conforme alla giurisprudenza più recente di questa Sezione (Cass., 23 settembre 2011 n. 19464, la quale, dopo avere dato atto che nella fattispecie decisa la volontà di mantenere rapporto di convivenza era stata manifestata sia dal minori e dai genitori dello stesso ha ritenuto operante il divieto di cui all’art. 19 T.U.I.; in senso conforme cfr I, c.c. del 14 novembre 2011 su ricorso R.G. 3291/2010, in corso di pubblicazione, in relazione a minore di sette mesi di età).
La dottrina ha evidenziato che la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con L. n. 176 del 1991, all’art. 12, introduce l’obbligo di tener conto delle opinioni del minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi solo se si tratti di “fanciullo capace di discernimento” e “tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità” prevedendo, peraltro, che il minore possa essere ascoltato non solo direttamente, ma anche tramite di un rappresentante o di un organo appropriato, compatibilmente con le regole della legislazione nazionale”.
Nella concreta fattispecie di parente di nazionalità italiana dello straniero espulso aveva, all’epoca, quattro anni e la volontà di mantenere la convivenza con il parente entro al quarto grado è stato espresso da genitori del minore.
Ciò è quanto basta (rapporto di parentela entro al quarto grado e convivenza volontario con il parente) per ritenere sussistente il divieto di cui all’art. 19 n. 2 lett. c) T.U.I., nel testo applicabile ratione temporis.
Il ricorso, dunque, può essere deciso in camera di consiglio.§ 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quale essi si fondano e che concludono alle rigetto del ricorso.
Nulla va disposti in ordine alle spese.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 marzo 2012.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 3 maggio 2012