Cittadinanza e iscrizione anagrafica: importante ordinanza del Tribunale di Roma

«L’iscrizione anagrafica non può essere condizionata dalla mancanza di passaporto o altro documento equipollente quando l’identificazione del soggetto puo’ avvenire sulla base di altri elementi certi». Questo è uno degli interessanti spunti dell’ordinanza emessa dal Giudice De Nuccio del Tribunale di Roma che ha riconosciuto il diritto ad accedere alla domanda di cittadinanza italiana per beneficio di legge al ricorrente, assistito dagli Avv. Salerni e Calderoni di Progetto Diritti, nato in Italia ma privo di residenza perché impossibilitato a richiedere il passaporto nel paese di origine dei genitori, richiesto invece dal Comune di Roma. È questa la lettura imposta dalla riforma del 2013, in forza della quale non possono ricadere sull’interessato gli inadempimenti riconducibili all’amministrazione: in mancanza di espresso avviso della possibilità di chiedere la cittadinanza al compimento del diciottesimo anno, tale diritto potrà dunque essere esercitato anche successivamente anche quando il ricorrente, pur sprovvisto di residenza, fosse in realtà facilmente reperibile.