Secondo la Consulta l’articolo 116 del codice civile che regolamenta il matrimonio di uno straniero con un cittadino italiano è parzialmente incostituzionale, nella parte che richiede, per la celebrazione delle nozze, un regolare documento di soggiorno. “Tale limitazione si traduce nella compressione del corrispondente diritto del cittadino italiano”. Richiamata una sentenza della corte europea di Strasburgo.
Per i giudici delle leggi “la limitazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio nel nostro Paese si traduce anche in una compressione del corrispondente diritto del cittadino o della cittadina italiana che tale diritto intende esercitare. Ciò comporta che il bilanciamento tra i vari interessi di rilievo costituzionale coinvolti deve necessariamente tenere anche conto della posizione giuridica di chi intende, del tutto legittimamente, contrarre matrimonio con lo straniero”.
La Consulta ha richiamato una sentenza della Corte europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo, secondo la quale “il margine di apprezzamento riservato agli stati non può estendersi fino al punto di introdurre una limitazione generale, automatica e indiscriminata, ad un diritto fondamentale” garantito dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.
“Secondo i giudici di Strasburgo”, ricorda la sentenza, “la previsione di un divieto generale, senza che sia prevista alcuna indagine riguardo alla genuinità del matrimonio, è lesiva del diritto di cui all’articolo 12 della convenzione”.