È illegittima la revoca delle prestazioni assistenziali nei confronti dei soggetti condannati per gravi reati prevista dall’art. 61 della legge Fornero. Così ha deciso il 20 febbraio il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Roma – accogliendo un ricorso patrocinato da Arturo Salerni, avvocato dell’associazione Progetto Diritti – sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in questione con riferimento all’articolo 38 della nostra Costituzione.
La legge 92 del 2012, infatti, ha introdotto una specifica sanzione accessoria alla pena prevista per i reati considerati di maggiore allarme sociale: la revoca di ogni tipo di prestazione previdenziale ed assistenziale “comunque denominata” di cui il condannato sia eventualmente titolare; dall’indennità di disoccupazione, all’assegno sociale, alla pensione sociale e di invalidità civile.
Nel caso di specie alla ricorrente, condannata in via definitiva e da tempo agli arresti domiciliari per ragioni di salute, era stata revocata la pensione di invalidità di cui era titolare in forza di una sentenza che aveva accertato la sua totale inabilità al lavoro a causa di una grave patologia.
Il Tribunale di Roma ha accolto le argomentazioni proposte contro i provvedimenti di revoca adottati dall’Inps, riconoscendo la grave violazione degli art. 2 e 38 Cost. che questa applicazione della legge ha determinato.
“Deve ritenersi” – si legge nella sentenza- “che la normativa in questione non sia applicabile nei confronti dei soggetti non detenuti perché in sospensione della pena per motivi di salute o perché sottoposti a misure alternative alla detenzione, quali la detenzione domiciliare o l’affidamento in prova ai servizi sociali, ancorché condannati in via definitiva per i gravi reati ivi previsti. Diversamente si incorrerebbe nella violazione dell’art. 38 della Costituzione, che sancisce il principio assoluto che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere abbia diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”.
La norma peraltro presenta ulteriori e diversi aspetti critici sotto il profilo della legittimità costituzionale, quali l’applicabilità retroattiva della sanzione o la disparità di trattamento tra soggetti ai quali la misura viene comminata da un giudice e soggetti già condannati- come in questo caso- ai quali vengono revocate le prestazioni automaticamente dall’ente previdenziale senza alcuna garanzia giurisdizionale. il provvedimento del Tribunale di Roma rappresenta indubbiamente una vittoria per la tutela dei diritti fondamentali in quanto sancisce la prevalenza del diritto alla salute e ad un’esistenza dignitosa anche sulle esigenze di repressione penale.
L’ Arturo Salerni difensore della ricorrente, a commento della vicenda, ha dichiarato: “Il provvedimento del Tribunale di Roma rappresenta indubbiamente una vittoria per la tutela dei diritti fondamentali in quanto sancisce la insopprimibilità del diritto alla salute e ad un’esistenza dignitosa anche in presenza di condanne per gravi reati.”