Il passaporto non è necessario per la richiesta di protezione speciale, il decreto del Tribunale di Roma

Il Tribunale di Roma riconosce il diritto alla formalizzazione dell’istanza di protezione speciale pur in mancanza di passaporto. È quanto stabilito in merito al caso di un cittadino nigeriano assistito dall’avvocata di Progetto Diritti Silvia Calderoni.

Il signor H. C., recentemente colpito da un ictus, era stato convocato dalla Questura di Roma per il 9 settembre 2022, con la richiesta di portare con sé anche un passaporto in corso di validità. Il ricorrente, però, era stato in grado di esibire la sola ‘carta consolare’ e per questo motivo era stato allontanato.

Per la giudice Roberta Nocella, “non vi è dubbio (…) che ai sensi dell’art. 9 co. 3 lett. a) DPR n. 394 del 1999 è previsto che, ai fini della richiesta del co. 1, lo straniero possa indicare il passaporto o altro documento equipollente da cui risulti la nazionalità, la data etc il luogo di nascita (…)”. Pertanto, la giudice ha ordinato alla Questura di Roma – Ufficio Immigrazione di provvedere alla convocazione immediata del signor H. C. e alla formalizzazione dell’istanza.

In allegato il decreto del Tribunale di Roma: https://www.progettodiritti.it/wp-content/uploads/2022/11/Decreto-accoglimento-inaudita-altera-parte-4.pdf

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