Il divieto di matrimoni misti e fra stranieri, meltingpot.org, 03/09/2009

Il divieto di matrimoni misti e fra stranieri

Una legge irrazionale e anticostituzionale

a cura dell’ Avv. Fortunato Masucci

Con la legge 15 luglio 2009 n. 94 (cd pacchetto sicurezza) è stato introdotto un piccolissimo inciso a all’articolo 116 del nostro codice civile. A volte un piccolo inciso muta la vita di milioni di persone…

L’art. 116 del codice civile prevedeva infatti che gli stranieri potevano sposarsi in Italia alle stesse condizioni di un italiano e previa esibizione di un nulla osta del paese di origine che attestava che secondo le leggi del suo paese nulla ostava al matrimonio.

La nuova legge invece stabilisce che lo straniero deve presentare: anche un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

In pratica la legge vieta il matrimonio a tutti coloro che sono sprovvisti di un tale documento. Vieta il matrimonio quindi a coloro che non soggiornano regolarmente nel nostro territorio.

Quello che seguirà sarà un esame del perché tale norma non ha giuridicamente senso per esistere. Non è una questione di opinioni, di destra o di sinistra, ma solo una questione di leggi. Se cioè, dato il nostro sistema (ancora) democratico una tale legge possa essere accolta o debba invece essere espunta dal nostro sistema.

Innanzitutto una tale norma è irrazionale.

E’ irrazionale in quanto impedisce senza alcuna reale necessità di ordine pubblico a una categoria indefinita di persone l’accesso a un istituto giuridico considerato dalla stessa costituzione all’art. 29 come di diritto naturale e quindi essenziale per la manifestazione della personalità dell’essere umano. Parlo di categoria indefinita di persone colpite da tale provvedimento perché il divieto colpisce qualsiasi cittadino/a Italiano/a che voglia sposarsi con uno/a straniero/a.

La legge pone un impedimento al matrimonio sulla base di un sillogismo inaccettabile: e cioè che chiunque non abbia un documento attestante la regolarità del soggiorno simula il matrimonio allo scopo di procurarselo e pertanto gli deve essere impedito di sposarsi.

Impone, quindi, un divieto al matrimonio senza alcun accertamento sul caso concreto, con una presupposizione ex ante che invece dovrebbe essere provata ex post e di volta in volta.

In sostanza si presume che il matrimonio tra straniero irregolare e italiano sia sempre simulato. Tale divieto perde poi ogni logica quando a sposarsi vogliono essere due cittadini stranieri che non hanno il permesso di soggiorno e che certamente non si sposano per ottenerlo!

L’irrazionalità di tale norma salta ancora più all’occhio se si esaminano le leggi pregresse in materia.

Infatti l’art. 30 comma 1 bis, inserito dalla legge Bossi Fini (Legge 30 luglio 2002, n.189), prevedeva (e prevede) che in caso di matrimonio con cittadino/a italiano/a il permesso di soggiorno è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita effettiva convivenza. Pertanto nell’ordinamento giuridico esiste già una norma che punisce già il cd matrimonio di comodo. E lo fa attraverso l’accertamento del singolo caso. E’ ovvio, quindi, che l’introduzione di una nuova norma che vieta in assoluto a qualsiasi Italiano/a di sposare uno straniero/a non regolarmente soggiornante, pone una aprioristica discriminazione che non ha alcuna ragione neanche normativa per esistere.

Dal punto di vista giuridico il fatto che il soggiorno irregolare dello straniero in Italia è oggi considerato reato ai sensi della Legge 15 luglio 2009 n. 94 giammai potrà poi essere considerato un presupposto giuridico per giustificare l’impossibilità di contrarre matrimonio. Ed infatti la norma che introduce tale reato prevede una ammenda fino ad euro 10.000,00 e nessuna pena accessoria, tantomeno il divieto di contrarre matrimonio.

Dal punto di vista dei valori condivisi dal nostro sistema, per capire l’abnormità di un tale divieto, basta pensare che anche le persone condannate per associazione mafiosa, per omicidio e per qualsiasi altro reato possono sposarsi. Ma lo straniero senza documento attestante la regolarità del soggiorno, no.

Il divieto a contrarre matrimonio, oltre che essere irrazionale, è poi palesemente anticostituzionale.

Esso viola infatti l’articolo 2 della Costituzione “La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo.”

Tra i diritti inviolabili rientra certamente un diritto al matrimonio. Questo diritto è sancito dalla Convenzione europea sui diritti dell’uomo: “Articolo12- Diritto al matrimonio. Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi”; e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 7) a sposarsi (art.9) a non essere discriminati (art.12); la nostra stessa costituzione all’art. art 29 sancisce che “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”

E infine palesemente violato l’art. 3 della Costituzione (tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche).

Secondo la Corte Costituzionale il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 è un principio valevole anche per gli stranieri in materia di diritti fondamentali.

È bene peraltro precisare che per la Corte Costituzionale la titolarità dei diritti fondamentali va riferita a tutti gli stranieri presenti in Italia, indipendentemente dal possesso di un regolare permesso di soggiorno o da una situazione, all’estremo opposto, di clandestinità.

Stante il nostro sistema costituzionale e il sistema di norme internazionali e di convenzioni sottoscritte dall’Italia che tutelano il matrimonio, la norma del cd pacchetto sicurezza che introduce il divieto di matrimonio per gli immigrati non regolari è una pura aberrazione giuridica di cui si fatica a trovare la logica, se non in una spinta irrazionale del legislatore dettata dalla paura del diverso, dello straniero.

Sul piano pratico, sto ricevendo molte richieste di aiuto da persone innamorate che si sono trovate di fronte a un tale divieto. E tali richieste non vengono affatto da poveri africani giunti qui su di una zattera. Ma da Italiani che vogliono sposare la loro compagna Canadese, o Italiane che vogliono sposare il loro compagno Americano, militare alla NATO in un altro paese della Comunità Europea e quindi, secondo un rigido ufficiale di stato civile, privo del documento attestante la regolarità del soggiorno in Italia. Questo assurdo divieto non colpisce affatto i criminali, ma colpisce tutti indiscriminatamente, è una sciabolata tirata nel mucchio con la speranza che nel mucchio ci sia qualcuno che meriti di essere colpito.

Quando una società giunge a vietare l’esplicazione delle libertà e dei diritti fondamentali senza neanche un valido motivo, allora quella società sta trasformando i valori su cui è fondata in semplici parole che possono essere cancellate con un tratto di penna. Ma i principi fondamentali non sono parole, sono la base stessa di una società democratica e, se violati, vanno difesi da tutti e rimessi al centro della vita pubblica del paese. Senza il rispetto di questi principi potrà anche continuare ad esistere uno Stato, ma non potrà più chiamarsi Stato di Diritto.