Diniego visto per motivi di turismo, giustificato anche se non presente nel SIS

fonte: Immigrazione.biz

Sono reali i presupposti per accordare la misura cautelare richiesta – Il Regolamento CE 562/2006 riguarda l’ingresso negli Stati Europei di alcuni cittadini che non devono essere considerati una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non deve essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi.

L’ordinanza n. 1232 del 27 marzo 2012 del Consiglio di Stato è basata principalmente su questo regolamento, perchè un cittadino extracomunitario ha fatto richiesta di ingresso per l’Italia per motivi di turismo, ma la domanda è stata rifiutata proprio sulla base della normativa UE.

Quindi, anche se il cittadino straniero non è presente all’interno della banca dati SIS costituita presso il Ministero dell’interno Dipartimento della pubblica sicurezza, può ottenere un diniego di ingresso anche per motivi di turismo, disposizione che trova applicazione nell’art. 4, co. 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

In definitiva, anche se “non è dimostrato il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile”, vi possono essere “i presupposti necessari per accordare la misura cautelare richiesta”.

 

sentenza n. 1232 del 27 marzo 2012 del Consiglio di Stato

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10258 del 2011, proposto da:*****, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero dell’Interno, Ministero degli Affari Esteri, Ambasciata d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I QUA n. 03338/2011, resa tra le parti, concernente della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I QUA n. 03338/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO RILASCIO VISTO D’INGRESSO PER TURISMO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Ministero degli Affari Esteri e di Ambasciata d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2012 il Cons. Giuseppe Castiglia e udito per l’appellante l’avvocato Giovanni Carlo Parente;

Preso atto dei chiarimenti offerti dall’Amministrazione, conformemente a quanto richiesto dalla Sezione con l’ordinanza interlocutoria 31 gennaio 2012, n. 484;

ritenuto pertanto che:

il diniego del visto di ingresso risulta essere fondato su una delle ragioni indicate dall’art. 5, co. 1, lett. e), del Regolamento CE 562/2006, sicché appare irrilevante l’attestata assenza del nominativo dell’appellante nella banca dati S.I.S. costituita presso il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, circostanza che invece atterrebbe alla diversa previsione della lett. d) dello stesso art. 5, co. 1, del citato Regolamento CE;

l’Amministrazione sembra perciò avere fatto corretta applicazione dell’art. 4, co. 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

comunque non è dimostrato il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile che discenderebbe all’appellante dal rinvio al merito della decisione della controversia;

non si ravvisano dunque i presupposti necessari per accordare la misura cautelare richiesta;

sussistono peraltro giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Respinge l’istanza cautelare (Ricorso numero: 10258/2011).

Compensa le spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Martedì, 27 Marzo 2012