DECRETO LEGGE 16.06.2011

Schema di decreto-legge recante: ‘Disposizioni urgenti per la completa attuazione della direttiva 2008/38/CE e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE’

 

Modifiche sostanziali del Testo Unico sull’Immigrazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286”;

VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante “Attuazione della direttiva 2004/38/Ce relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”;

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per completare l’attuazione della Direttiva 2004/38/Ce del Parlamento e del Consiglio europeo relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri e di procedere al recepimento della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di Pesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al fine di scongiurare l’avvio di procedure d’infrazione nei confronti dello Stato italiano;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …………………..;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

IL SEGUENTE DECRETO-LEGGE:

CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E PERMANENZA DEl CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI

Articolo 1 – Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30, in materia di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 3, comma 2, lettera b), le parole «debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell’Unione» sono sostituite dalle seguenti: «ufficialmente attestata»;

b) all’articolo 6, comma 2, le parole: «, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell’articolo 5, comma 2» sono soppresse;

c) all’articolo 9:
1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell’interessato.»;
2) al comma 5:
a) alla lettera a), le parole: «, nonché il visto d’ingresso, quando richiesto» sono soppresse;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) un documento rilasciato dall’autorità competente del paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l’assistenza personale del cittadino dell’Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;»;

d) all’articolo 10, comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «, nonché del visto d’ingresso, qualora richiesto» sono soppresse;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) di un documento rilasciato dall’autorità competente del paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l’assistenza personale del cittadino dell’Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno»;

e) all’articolo 13, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La verifica della sussistenza di tali condizioni non può essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime.»;

f) all’articolo 19, comma 4, dopo le parole: «previsto dalla normativa vigente», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce condizione per l’esercizio di un diritto»;

g) all’articolo 20:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell’adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità pubblica. Ai fini dell’adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l’incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell’articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell’appartenenza a taluna delle categorie di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.»;
3) al comma 4, primo periodo, le parole «una minaccia concreta e attuale» sono sostituite dalle seguenti: «una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave»;
4) al comma 9, primo periodo, le parole: «di ordine pubblico o» sono soppresse;
5) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1 è immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per caso, l’urgenza dell’allontanamento perché l’ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

h) all’articolo 21:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L’eventuale ricorso da parte di un cittadino dell’Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento ma deve essere valutato caso per caso.»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell’attestazione di cui al comma 3, il prefetto può adottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell’articolo 20, immediatamente eseguito dal questore. Il medesimo provvedimento può essere adottato nei confronti dei soggetti che, pur avendo ottemperato all’allontanamento ed alla presentazione dell’attestazione di cui al comma 3, non siano in grado di dimostrare che sono cambiate le condizioni relative al diritto di soggiorno, che hanno determinato l’adozione del provvedimento di allontanamento di cui al comma 2.»;

i) dopo l’articolo 23 è inserito il seguente:
«Articolo 23-bis. – (Consultazione tra gli Stati membri). – 1. Quando uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione può avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.».

CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E PERMANENZA DEl CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI

Articolo 2 – Modifiche all’articolo 183 – ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

1. L’articolo 183–ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
«Articolo 183 –ter (Esecuzione della misura di sicurezza
dell’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea e di un suo familiare). 1. L’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b) e 3, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 è disposto in conformità ai criteri ed alle modalità fissati dall’articolo 20 del medesimo decreto legislativo.».

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMPATRIO DEGLI STRANIERI IRREGOLARI

Articolo 3 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in attuazione della Direttiva 2008/115/CE

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 5, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.»;

b) all’articolo 10-bis, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.»;

c) all’articolo 13:
1) al comma 2:
a) al capoverso, dopo le parole «disposta dal prefetto,» sono aggiunte le seguenti «caso per caso,»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all’articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68.»;
2) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. L’espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), ovvero all’articolo 3, comma 1 del decreto–legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all’articolo 14, comma 1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l’espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;
g) nell’ipotesi di cui al comma 5.1.»;
4) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il Prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell’articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.»;
5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d’espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l’accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell’esecuzione dell’espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all’articolo 14-ter. Il Prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l’esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali nonché l’ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all’articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell’avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l’autorità giudiziaria competente per l’accertamento del reato previsto
dall’articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all’articolo 10.»;
6) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:
«5.1. Ai fini dell’applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l’espulsione è eseguita ai sensi del comma
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell’assegno sociale annuo. Il
questore dispone, altresì, una o più delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.
Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, disposta ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l’avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell’interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell’espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento del reato. Il questore esegue l’espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all’articolo 14.»;
7) al comma 5-bis, primo periodo, le parole «Nei casi previsti ai commi 4 e 5» sono sostituite con le seguenti: «Nei casi previsti al comma 4»;
al comma 13, capoverso, le parole «Lo straniero espulso» sono sostituite dalle seguenti: «Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione»;
9) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c) ovvero ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell’interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5.»;

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMPATRIO DEGLI STRANIERI IRREGOLARI

Articolo 4 -Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

1. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo la lettera s-bis), è aggiunta la seguente:
«s-ter) articolo 13, comma 5.2 e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter e 5- quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».