Cassazione – Il visto uniforme Schengen è da solo una condizione valida per l’ingresso in Italia. www.asgi.it 19/10/2010

Spetta al giudice accertare la data di arrivo “ai fini del tempo decorso per la richiesta del titolo di soggiorno”.

 

Con la sentenza del 12 ottobre 2010, n. 21060, la Corte di Cassazione, I sezione Civile, ha accolto il ricorso di una cittadina straniera in possesso del visto uniforme Schengen rilasciato dala Spagna, paese che ha firmato il trattato .
La sentenza ha accolto il ricorso contro il rigetto dell’opposizione disposto dal giudice di pace a cui si era rivolta la cittadina straniera a seguito dell’emanazione nei suoi confronti di un decreto di espulsione da parte della Prefettura.  La Corte ha “ribadito che per il detentore del visto uniforme Schengen non è esigibile altro onere all’atto dell’ingresso che non sia quello della disponibilità del predetto visto di ingresso, potendosi poi fondare su prove documentali ed orali la valutazione della data di ingresso nello Stato ai fini del tempo decorso per la richiesta del titolo del soggiorno (Cass.azione n. 4155 del 2007)”.
I Giudici hanno  riassunto brevemente le basi normative su cui  poggia tale decisione che hanno “già avuto modo di affermare (Cassazione n. 16514 del 2003) in caso di ingresso regolare nel territorio dello Stato” ricordando che “l’articolo 7 del regolamento di cui al D.P.R. n. 394 del 1999, di attuazione del T.U. di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, il quale stabilisce (al comma 2) che – è fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbro d’ingresso, con l’indicazione della data-, si riferisce al passaggio delle sole frontiere esterne dell’UE non al passaggio di quelle interne” che “possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone” (Cass.azione n. 11323 del 2005).
Percio’, ribadisce la Corte, “è il principio di diritto da affermare in relazione al quesito posto, in applicazione del quale il provvedimento impugnato, tenuto conto che l’espulsione era stata disposta ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera a), d.lgs, n, 286 del 1998, avrebbe dovuto anzitutto accertare se l’opponente fosse in possesso di detto visto, come non è accaduto (al riguardo il giudice del merito si è limitato ad affermare, equivocamente, – pur ammettendo che la ricorrente proveniva dalla Spagna), quindi, applicare il principio sopra indicato all’esito dell’accertamento in ordine a detta circostanza, esplicitamente invocata dall’opponente, che non avrebbe consentito l’espulsione per l’ipotesi indicata nel decreto.”