Con Con sentenza n. 7745 del 28 febbraio 2012, la prima sezione penale della Cassazione ha affermato che ricorre il reato previsto dall’art. 22, comma 12, del D.L.vo n. 286/1998, qualora il datore occupi un lavoratore extracomunitario con visto turistico, pur se ciò avvenga per prestazioni temporanee, a nulla valendo il richiamo ad un errore di valutazione consistito nell’aver ritenuto che il permesso di soggiorno per motivi turistici abilitasse anche ad un’occupazione di natura temporanea.
Fonte: DPL Modena