Assunzione di lavoratore extra comunitario con visto turistico

Con Con sentenza n. 7745 del 28 febbraio 2012, la prima sezione penale della Cassazione ha affermato che ricorre il reato previsto dall’art. 22, comma 12, del D.L.vo n. 286/1998, qualora il datore occupi un lavoratore extracomunitario con visto turistico, pur se ciò avvenga per prestazioni temporanee, a nulla valendo il richiamo ad un errore di valutazione consistito nell’aver ritenuto che il permesso di soggiorno per motivi turistici abilitasse anche ad un’occupazione di natura temporanea.

 

Fonte: DPL Modena