Assistenza sanitaria agli stranieri irregolari dopo l’approvazione del ddl sicurezza
Le Regioni Piemonte e Toscana rassicurano gli operatori sanitari e gli immigrati sulla permanenza del diritto di accesso degli immigrati irregolari alle prestazioni sanitarie e del divieto di segnalazione
Gli Assessori alla Salute delle Regioni Piemonte e Toscana hanno emanato apposite circolari sattolineando che la prossima entrata in vigore delle norme approvate con il ddl sicurezza, di cui si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non intaccherà il diritto di accesso alle prestazioni sanitarie previste per gli stranieri irregolari, così come permarrà il divieto di segnalazione degli stranieri che accedano a tali prestazioni.
Le circolari, infatti, ribadiscono, che sebbene la nuova legge introduca il reato di ingresso e soggiorno illegale degli stranieri in Italia e gli operatori sanitari rivestano la qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, questi non soggiaceranno all’obbligo di denuncia derivante dagli artt. 361 e 361 c.p., proprio in ragione del fatto che il divieto di segnalazione dello straniero irregolare che accede alle prestazioni sanitarie, contenuto nell’art. 35 c. 5 del d.lgs. vo n. 286/98, non è stato soggetto ad abrogazione, così come la modifica introdotta dall’art. 22, lett. g) all’art. 6 comma 2 del T.U. immigrazione, non prevede l’esibizione obbligatoria dei documenti inerenti il soggiorno per l’accesso dello straniero alle prestazioni sanitarie di cui all’art. 35 del T.U. medesimo.
Le circolari invitano, pertanto, gli operatori sanitari delle Aziende sanitarie territorialmente competenti a continuare a prestare le attività sanitarie di assistenza e cura a favore dei cittadini immigrati irregolari in ossequio ai principi costituzionali del diritto fondamentale alla salute e nel rispetto degli obblighi deontologici.La circolare della Regione Toscana – Assessorato alla Sanità del 9 luglio 2009