Sanatoria 2009 – La bozza provvisoria
Articolo 1
1. Il datore di lavoro italiano o cittadino di Paese appartenente all’Unione Europea ovvero il datore di lavoro extracomunitario in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che alla data del 30 giugno 2009 occupava irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italaini o cittadini appartenenti all’Unione Europea ovvero lavoratori exracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continua ad occuparli alla data di presentazione della denuncia di cui al presente comma, adibendoli ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, dal 1 al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:
a) all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale il lavoratore italiano o il cittadino di Paese appartenente all’Unione Europea, mediante apposita modulistica;
b) allo sportello unico per l’immigrazione di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il lavoratore extracomunitario mediante apposita dichiarazione di cui al comma 3.
2. La denuncia di cui al comma 1 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore.
3. La denuncia di cui al comma 1, lettera b) è presentata con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene a pena inammissibilità:
a) i dati identificativi del datore di lavoro compresi i dati realtivi al titolo di soggiorno in caso di datore di lavoro exracomunitario;
b) l’indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente valido per l’espatrio;
c) l’indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l’attestazione dell’occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;
e) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
f) la proposta di contratto di soggiorno prevista dall’articolo 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;
g) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 2.
4. La denuncia di cui al comma 1, lettera b, è limitata per ciascun nucleo familiare ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ed a due unità per le attività di sostegno a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell’Interno.
5. Lo Sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della Questura sull’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell’avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 2. Il contratto di soggiorno non può essere stipulato se il datore di lavoro che ha denunciato due unità per l’ attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, non produce la documentazione comprovante la patologia o l’handicap. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce da sola causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 3. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivi comporta l’archiviazione del precedimento. Entro ventriquattro ore dalla data della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’Istituito nazionale previdenza sociale. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.
6. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Interno e il ministro dell’economia e delle finanze, sono determitate le modalità di imputazione del contributo forfetario di cui al comma 2, sia per far fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi antecedenti i tre mesi di cui al comma 1.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla conclusione del precedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi instaurati nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:
a) relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;
b) relative all’impiego di lavoratori anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale;
8. Nei casi in cui non vanga presentata la denucnia di cui al comma 1, la sospensione di cui al comma 7 cessa alla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa.
9. Nelle more della definizione del procedimento di emersione di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, salvo i casi previsti al comma 13.
10. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia presentato istanza di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato per l’assunzione di un lavoratore extracomuitrraio da adibire alle attività di cui al comma 1, in base alle disposizioni dei decreti del presidente del consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato e il lavoratore extracomunitario si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, lo sportello unico per l’immigrazione al termine della procedura di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, conclusa con esito favorevole, convoca il datore di lavoro e il lavoratore extracomunitario per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il datore di lavoro convocato ai sensi del presente comma è tenuto ad esibire la ricevuta attestante il pagamento del contributo di cui al comma 2.
11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui sia stata presentata istanza di nulla osta nei casi previsti dal comma 10.
12. La sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore extracomunitario, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 7.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2 lettera c), e dell’articolo 3 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n.155;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsi dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.
14. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni nell’ambito del procedimento di cui al presente articolo, è punito con la pena prevista dall’articolo 5, comma 8-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.