TAR Lazio – Illegittimo il divieto di accesso dei giornalisti ai centri per immigrati.

Il testo della sentenza ed il comunicato stampa congiunto dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani e di Open Society Justice Initiative

Era tutto illegittimo. Violava il diritto costituzionalmente garantito dall’art 21 della Costituzione alla libertà di informazine. Violava la libertà di scelta dei giornalisti nell’esercizio della loro professione, Violava il diritto di noi tutti ad essere liberamente informati su ciò che accade veramente all’interno dei centri di identificazione ed espulsione. Si tratta della circolare n. 1305 del 1° aprile 2011 con cui il Ministero dell’Interno, allora guidato da Roberto Maroni, disponeva il divieto di ingresso per i giornalisti presso tutti i centri per migranti (compresi i CARA), con l’arroganza di chi, secondo il Tar Lazio, non ha neppure fissato un termine di validità delle disposizioni così come non ha motivato le ragioni per le quali veniva sospesa una libertà costituzionalemtne garantita.

La circolare ha perso oggi di validità con le nuove disposizioni impartite dalla Ministra Cancellieri, ma ancora oggi le visite ai centri sono possibili sono in pochi casi e sempre previa autorizzazione (di gran lunga antecedente alla data) e quindi senza che la situazione quotidiana dei centri possa essere otivata effettivamente.

- Sentenza del Tar Lazio n. 4518 del 18 maggio 2012

Di seguito il comunicato stampa congiunto dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani e di Open Society Justice Initiative

Con sentenza depositata il 18 maggio scorso, il TAR del Lazio ha dichiarato illegittimo il divieto di opporre ai giornalisti un generico diniego di accesso ai Centri d’identificazione e Espulsione per migranti (CIE).

Il ricorso contro i ripetuti dinieghi all’accesso ai CIE era stato introdotto dai giornalisti Raffaella Cosentino e Stefano Liberti e promosso dagli avvocati Anton Giulio Lana e Andrea Saccucci in collaborazione con Open Society Justice Initiative (OSJI). I ricorrenti avevano richiesto l’annullamento del bando generico, imposto dall’ex Ministro dell’Interno Roberto Maroni, che vietava alla stampa l’accesso nei centri per immigrati “fino a nuova disposizione”, motivando genericamente tale divieto con il fine di non intralciare le attività dei centri “in considerazione del massiccio afflusso di immigrati provenienti dal Nord Africa”.

“… Anche volendo condividere l’opinione secondo la quale l’accesso ai centri di accoglienza non è libero ma deve essere regolamentato – si legge nella sentenza – appare chiaro che l’esclusione della stampa – ossia dei “watch dog della democrazia e delle istituzioni” – non può avvenire in termini assoluti e, comunque, senza motivazione alcuna”

La sentenza del TAR giunge a sanzionare il progresso della campagna LasciateCIEntrare, lanciata nell’estate 2011 da un gruppo di ONG italiane e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana per garantire l’accesso dei giornalisti ai centri di detenzione amministrativa dei migranti.

“L’accesso della stampa nei centri per immigrati garantisce che vi sia controllo pubblico sul modo in cui tali centri vengono gestiti e sul trattamento cui sono sottoposte le persone ivi trattenute.” – dichiarano UFTDU e OSJI – “Ciò detto è importante sottolineare che la detenzione amministrativa per i migranti deve rimanere una soluzione residuale. L’accesso a una maggiore informazione circa i centri di detenzione per migranti non fa che rinforzarci nella convinzione del necessario superamento di queste strutture degradanti per i migranti e costose per lo stato”.