L’avv. Lorenzo Tardella, legale di Progetto Diritti, ha presentato ricorso al Tribunale di Roma per conto di un cittadino tunisino, dopo il rifiuto della Questura di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi familiari, avendo una figlia cittadina italiana.
A seguito dell’accoglimento della richiesta di sospensiva da parte del Tribunale, il ricorrente ha cercato di ottenere un permesso provvisorio presso la Questura, ma gli veniva rifiutato verbalmente.
Per tale ragione veniva richiesta al Tribunale l’esecuzione della predetta sospensiva.
Il Giudice accoglieva l’istanza sottolineando che il ricorrente convive con moglie e figlia italiane, rendendolo inespellibile e giustificando dunque il rilascio del permesso provvisorio.
Nonostante ciò, l’amministrazione ha continuato a negare il permesso provvisorio, con la conseguente riproposizione, da parte del legale, di una ulteriore richiesta di esecuzione della misura provvisoria unitamente alla richiesta di applicazione della misura coercitiva di natura pecuniaria e, segnatamente, il pagamento di una somma di denaro a carico dell’amministrazione per ogni giorno di ritardo (ex art. 614 bis c.p.c.)
Il Tribunale, con il decreto di fissazione dell’udienza, disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per eventuali provvedimenti in ordine alla sussistenza di reati.
Con il provvedimento emesso a seguito dell’udienza, il Tribunale ha ribadito l’incompatibilità tra la condizione di inespellibilità, che pure veniva riconosciuta dalla Questura, e il mancato rilascio del permesso di soggiorno, ma escludendo la misura coercitiva di natura pecuniaria.