11.04.2012
Segnalata la conciliazione nel procedimento dinanzi al Tribunale di Milano e la mancanza di una presa di posizione dell’ISVAP.
Il Servizio anti-discriminazioni dell’ASGI ha inviato un nuovo dossier informativo alla Commissione europea – Direzione generale mercato interno e servizi – Unità Assicurazioni e Pensioni, ribadendo la propria richiesta affinché venga avviata una procedura di infrazione del diritto dell’Unione europea a carico della Repubblica Italiana in relazione alla questione delle tariffe differenziate per nazionalità dell’assicurato nelle polizze assicurative RCA.
Il nuovo dossier informativo segue all’esposto inviato dall’ASGI il 20 gennaio scorso che è stato protocollato dalla Commissione europea nell’ambito del sistema-banca dati CHAP (“Complaints Handling- Accueil des Plaingnants) istituito per gestire le richieste di informazioni e le denunce pervenute alla Commissione sui casi di inadempimento del diritto dell’Unione europea da parte dei Paesi membri.
Nel esposto dell’ASGI del 20 gennaio scorso, l’ASGI citava la Zurich Insurance Plc e la Quixa tra le compagnie assicurative operanti in Italia che utilizzavano il parametro “cittadinanza” quale fattore attuariale nella definizione delle tariffe delle polizze assicurative RCA, con conseguente applicazione di premi maggiorati per i contraenti di nazionalità stranieri, inclusi quelli appartenenti a taluni Paesi membri dell’UE.
Anche a seguito del procedimento giudiziario avviato nei confronti di queste due compagnie assicurative dalle associazioni ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) e Avvocati per Niente ONLUS dinanzi al Tribunale di Milano e nell’ambito delle programmate revisioni periodiche delle applicate condizioni tariffarie, le suddette compagnie assicurative hanno reso noto che non utilizzeranno più il parametro “cittadinanza dell’assicurato” quale fattore attuariale per la determinazione delle condizioni tariffarie delle polizze assicurative RCAuto. Dal primo gennaio 2012 le differenze tariffarie basate sulla cittadinanza sono già state eliminate dalle proposte contrattuali di “Zurich Insurance Plc-Rappresentanza generale per l’Italia” e dal 30 aprile lo saranno anche da quelle di Zuritel Spa. L’eliminazione del parametro cittadinanza ai fini della definizione delle tariffe assicurative RC Auto da parte della compagnia Quixa, invece, avrà effetto dal 30 giugno 2012.
Sulla base di tali impegni assunti dalle due compagnie assicurative dinanzi al giudice del Tribunale di Milano, è stata dunque trovata una soluzione extragiudiziale alla causa avviata dinanzi al suddetto tribunale con il conseguente suo abbandono da parte dei ricorrenti (Si veda il testo dei due comunicati stampa ASGI relativi all’avvenuto accordo per una soluzione extragiudiziale conciliativa e relativi impegni assunti dalle parti al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2057&l=it)
L’ASGI si augura che l’opzione adottata dalle due compagnie assicurative “venga fatta propria da tutte le compagnie che ancora utilizzano, nella formazione della tariffa, il criterio della cittadinanza, affinché si pervenga al più presto ad una omogeneità di comportamenti che garantisca il pieno rispetto del principio di uguaglianza e non discriminazione tra italiani e stranieri”. La positiva soluzione adottata a livello extragiudiziale tra ASGI e Avvocati per Niente ONLUS da un lato e Zurich Insurance e Zuritel spa e Quixa assicurazioni dall’altro, non risolve, infatti, integralmente la questione dei profili discriminatori e contrari al diritto UE delle politiche tariffarie adottate da talune compagnie assicurative operanti in Italia nel settore della RCA.
Nel nuovo memorandum inviato alla Commissione europea, l’ASGI ricorda che il 31 gennaio 2012 l’UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), l’Autorità nazionale anti-discriminazioni costituita sulla base del d.lgs. n. 215/2003 di attuazione della direttiva europea n. 2000/43/CE e collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Pari Opportunità, ha diffuso una raccomandazione generale (repertorio n. 16/2012) in materia di tariffe differenziate per nazionalità delle polizze RCA .
Tale raccomandazione sostanzialmente conferma l’analisi svolta dall’ASGI sui profili di illegittimità e di contrasto con il diritto dell’Unione europea dell’applicazione di tariffe differenziate per nazionalità nelle polizze assicurative RCA.
La raccomandazione dell’UNAR è comunque importante non solo per le condivisibili conclusioni cui perviene, ma anche perché evidenzia e conferma la diffusione del fenomeno dell’utilizzo del parametro “cittadinanza dell’assicurato” da parte di diverse compagnie assicurative in Italia quale fattore attuariale nella determinazione delle condizioni tariffarie delle polizze RCA. Alle pagine 2-3 della Raccomandazione si legge, infatti, che a seguito della costituzione di un tavolo tecnico tripartito, UNAR- A.N.I.A. (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici)- I.S.V.A.P. (Istituto Vigilanza sulle Imprese Assicurative Private), l’A.N.I.A. ha confermato che diverse imprese assicurative adottano il parametro della cittadinanza dell’assicurato ai fini della tariffazione, avvalendosi di dati interni aziendali a conferma dell’asserita correlazione tra tasso di sinistrosità e cittadinanza degli assicurati. L’A.N.I.A., peraltro, ha precisato che a suo avviso il parametro della “cittadinanza” quale fattore attuariale appare pienamente legittimo, una volta verificata la sua validità su base statistica ai sensi della normativa speciale sulle assicurazioni (art. 35 del decreto legislativo 07.09.2005, n. 209) e che la scelta se applicarlo o meno sarebbe lasciata alla libera discrezionalità dell’impresa assicuratrice, alla pari di tutti gli altri fattori che differenziano il rischio. Sempre secondo l’A.N.I.A., il parametro “cittadinanza” quale fattore attuariale equivarrebbe all’analoga personalizzazione che viene operata nei confronti degli assicurati italiani in funzione dei diversi andamenti della sinistrosità connessa al luogo di circolazione prevalente o in relazione ad altre caratteristiche soggettive rilevanti e pertinenti dal punto di vista statistico (es. professione, età, composizione nucleo familiare, etc.) (pag 3 del testo della raccomandazione).
La raccomandazione dell’UNAR inoltre cita un’indagine svolta dall’I.S.V.A.P. e trasmessa all’Autorità nazionale anti-discriminazioni in data 10 gennaio 2012, la quale evidenzia come il 25% del campione di compagnie assicurative esaminate , per una quota di mercato stimabile attorno al 16%, applicava prezzi maggiorati in relazione alla “nazionalità” e per quanto attiene al fattore “residenza”, alcune compagnie che applicavano maggiorazioni sulla nazionalità non tenevano conto della residenza mentre altre penalizzavano i cittadini stranieri, oltrechè sulla base del fattore “nazionalità”, anche sul fattore “residenza”(pag. 4 della raccomandazione generale UNAR). Alla luce delle risultanze di tale indagine, l’UNAR aveva adottato una raccomandazione generale auspicando che nei contratti RCA le compagnie assicurative applichino tariffe indipendenti dalla cittadinanza dei contraenti.
A tutt’oggi, nonostante l’esito del procedimento giudiziale dinanzi al Tribunale di Milano, e nonostante la raccomandazione dell’UNAR, non risulta che né l’A.N.I.A., né l’I.S.V.A.P. abbiamo assunto posizioni ufficiali e vincolanti volte a impedire che alcune compagnie assicurative operanti in Italia continuino ad utilizzare il parametro della cittadinanza dell’assicurato quale fattore attuariale nella determinazione delle tariffe per le polizze assicurative RCA, anche nei confronti e a svantaggio di soggetti tutelati dal diritto dell’Unione europea. In particolare, nessun intervento in proposito è stato assunto dall’ISVAP- Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico italiano, istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, per l’esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione, e che svolge le sue funzioni sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo italiano.
Alla luce di quanto sopra l’ASGI ribadisce la propria richiesta alla Commissione europea di verificare i presupposti per l’avvio di un procedimento di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi al rispetto del diritto dell’Unione europea.