Studente extracomunitario con pochi soldi in tasca, sì al permesso di soggiorno. Si mantiene con lavori saltuari, ma può contare su vitto e alloggio gratuiti.
Il 29 ottobre 2014 il giovane africano ha conseguito in Italia la laurea triennale in “Banca, assicurazioni e mercati finanziari” presso l’università La Sapienza di Roma, iscrivendosi successivamente al corso di laurea magistrale in “Intermediari, finanza internazionale e risk management”, superando diversi esami e risultando assegnatario della tesi di laurea.
Il Tar del Lazio dà ragione a uno studente universitario camerunense, venuto in Italia per motivi di studio, cui è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per prendersi la laurea magistrale.
Scaduto il permesso di soggiorno in data 30 maggio 2018, lo studente straniero ha chiesto alla questura di Viterbo la proroga dell’autorizzazione, che però gli è stata rifiutata, in quanto non aveva presentato la documentazione relativa al possesso di “adeguate risorse finanziarie” per la durata del permesso di soggiorno.
Da qui il ricorso per l’annullamento del provvedimento di “silenzio rigetto” (difeso dagli avvocati Mario Antonio Angelelli e Luca Santini, contro il Ministero dell’interno-Ufficio territoriale del governo di Viterbo) al tribunale amministrativo regionale, che lo scorso 22 gennaio gli ha dato ragione.
Il giovane extracomunitario, venuto a laurearsi in Italia dall’Africa equatoriale, ha opposto il possesso delle risorse economiche connesse alla qualità di studente, spiegando “di aver rappresentato la sussistenza di idonei mezzi di sostentamento con comunicazione indirizzata alla casella pec dell’amministrazione procedente in data 8/8/2018”, fornendo le ricevute delle prestazioni occasionali eseguite e retribuite negli anni 2007 e 2008 ed un estratto conto personale.
I difensori, inoltre, hanno dedotto nel merito che la normativa in materia di permesso di soggiorno per lo studente straniero si limita a prevedere il possesso di “mezzi di sussistenza adeguati o comunque sufficienti”, utilizzando un criterio volutamente generico e “senza fare alcun riferimento a soglie economiche rigide e prefissate”.
La disponibilità di risorse finanziarie in capo allo studente extracomunitario può inoltre derivare anche dall’apporto di terzi soggetti (genitori, parenti o persone care) e non necessariamente dal frutto dell’attività lavorativa svolta in prima persona dall’interessato, che contempla “la prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello stato”, consentendo di valutare anche “la prestazione di benefici offerti con varie modalità, compresa la garanzia di disponibilità all’alloggio, le borse di studio, i prestiti d’onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani”.
Lol studente, nella fattispecie, ha rappresentato di essere stato sostenuto, fino al 2017, dal contributo economico fornitogli dalla madre. Scomparsa quest’ultima, ha precisato di essersi attivato, compatibilmente con gli impegni di studio, nella ricerca di lavori saltuari, che gli avevano assicurato introiti periodici.
Ha quindi documentato la fruizione di vitto ed alloggio a titolo gratuito ed ha allegato una dichiarazione giurata a firma di cittadino italiano attestante la concessione di un prestito infruttifero di tremila euro in proprio favore, finalizzato a fronteggiare spese correnti ed il pagamento delle tasse universitarie.
Il ministero, in particolare, ha ritenuto di dover considerare l’importo dell’assegno sociale quale parametro di ragionevolezza in base al quale valutare l’adeguatezza del reddito percepito dallo straniero, precisando che il ricorrente non aveva fornito la prova delle rimesse o dei redditi asseritamente percepiti.
Con ordinanze pubblicate il 4 dicembre 2019 e il 19 maggio 2020, il collegio ha disposto la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, ordinando altresì il riesame della posizione del ricorrete. Ma l’amministrazione ha effettuato il disposto riesame, confermando le precedenti determinazioni.
E’ finita con il Tar che ha giudicato il ricorso fondato, disponendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
“Il ricorrente – si legge nelle motivazioni della sentenza, pubblicata l’11 febbraio – ha documentato di essere regolarmente iscritto ad un corso universitario per conseguire la laurea magistrale e di aver già effettuato un numero rilevante di esami, di aver già conseguito presso il medesimo ateneo la laurea triennale, di essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie ed in possesso di assicurazione sanitaria prevista per i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio”.
E ancora: “Ha inoltre comprovato il possesso di un reddito sufficiente a pagare le tasse universitarie ed all’autosostentamento, dovendo ricomprendere all’interno di tale reddito anche il vitto e l’alloggio, che vengono usufruiti a titolo gratuito, i prestiti ricevuti ed i redditi da lavoro anche non continuativo, elementi tutti questi che vengono presi in considerazione dalla normativa sopra citata ai fini del computo del reddito complessivo”.
L’ottica è quella di favorire lo straniero che risiede sul territorio nazionale per motivi di studio e che risulta effettivamente impegnato in tale percorso: “Per questo non sono previsti requisiti rigidi per la prova del possesso di redditi sufficienti, fornendo al contrario una serie di indici sintomatici da cui desumere un reddito idoneo e ciò per l’evidente ragione che lo straniero, dovendo impegnarsi negli studi, ben difficilmente potrà dedicarsi ad un’attività lavorativa a tempo pieno“.
Fonte: Tuscia web