da www.asgi.it dell’11.11.2011Il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 – Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato a norma dell’articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è stato pubblicato nella G.U. dell’ 11 novembre 2011, n. 263.
In base all’art. 14 dello stesso regolamento, esso entra in vigore dal 120 giorni dopo la pubblicazione (10 marzo 2012).
Da tale data comincerà la complicata attività amministrativa (di dubbia legittimità costituzionale sotto vari profili), di crediti/debiti, prove ecc. connessa al rilascio e al rinnovo di tutti i tipi di permessi di soggiorno di durata non inferiore ad un anno per gli stranieri extracomunitari di età superiore ai 16 anni che entreranno in Italia per la prima volta dal 10 marzo 2012 (art. 1 dello stesso regolamento).Decreto del Presidente della Repubblica n.179 del 14 settembre 2011
Non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento i minori non accompagnati o legalmente affidati e gli stranieri che ottengono un permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base di un progetto di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art.18 del T.U. immigrazione (art. 8 del regolamento).
Il regolamento fissa i criteri e le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero dell’accordo di integrazione, previsto dal cosiddetto Testo unico sull’immigrazione, i casi straordinari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione; disciplina, poi, i contenuti, l’articolazione per crediti e i casi di sospensione dell’accordo, le modalità e gli esiti delle verifiche alle quali l’accordo è soggetto. Infine il Regolamento definisce le modalità per l’istituzione dell‘anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.
L’accordo d’integrazione – sintesi operativa
Lo straniero che presenta istanza di permesso di soggiorno allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura, o alla questura competente, stipula con lo Stato un accordo di integrazione articolato per crediti. L’accordo è redatto in duplice originale, di cui uno è consegnato allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o, se ciò non è possibile, inglese, francese, spagnola, araba, o cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall’interessato. Per lo Stato, l’accordo è stipulato dal prefetto o da un suo delegato.
All’atto della sottoscrizione dell’accordo, sono assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia. Firmando l’accordo lo straniero si impegna a conseguire entro due anni una conoscenza poco più che elementare (livello A2) dell’italiano e una conoscenza “sufficiente” dei “principi fondamentali della Costituzione”, delle “istituzioni pubbliche” e “della vita civile in Italia”, in particolar modo per quanto riguarda sanità, scuola, servizi sociali, lavoro e obblighi fiscali e si impegna poi a far frequentare ai figli la scuola dell’obbligo e si dichiara di aderire alla “Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione” del ministero dell’Interno.
Entro tre mesi dalla firma lo straniero deve seguire un mini-corso gratuito di “formazione civica e informazione sulla vita civile” che dura tra cinque e dieci ore, svolto nella propria lingua d’origine o, se questo non è possibile, in una lingua a scelta tra: inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo e filippino. In questa occasione si ricevono anche informazioni sulle “iniziative a sostegno del processo di integrazione” (come ad esempio corsi gratuiti di italiano) attive nella provincia.
L’integrazione si misura con dei punti (o crediti), sedici dei quali vengono assegnati automaticamente alla firma dell’accordo. I punti sono associati alle conoscenze linguistiche, ai corsi frequentati e ai titoli di studio di ogni straniero e a determinati comportamenti (p. es. la scelta del medico di base, la registrazione del contratto di locazione, lo svolgimento di attività imprenditoriali o di volontariato). I punti però si perdono in caso di condanne penali anche non definitive, misure di sicurezza personali e illeciti amministrativi e tributari.
A due anni dalla firma, lo Sportello Unico per l’Immigrazione esamina la documentazione presentata dallo straniero (attestati di frequenza a corsi, titolo di studio ecc.) o, se questa manca, lo sottopone a un test. In entrambi i casi la verifica si chiude con l’assegnazione di un punteggio: da 30 punti in su, l’accordo si considera rispettato, da 1 a 29 lo straniero è “rimandato”, con l’impegno a raggiungere quota 30 entro il successivo anno, mentre se i punti sono 0 o meno il permesso di soggiorno è revocato e nei confronti dello straniero è adottato il provvedimento amministrativo di espulsione.
Il Ministero dell’Interno curerà un’anagrafe dei firmatari dell’accordo di integrazione, nel quale saranno registrati anche tutti i punteggi, le cui variazioni verranno di volta in volta comunicate ai diretti interessati. Questi potranno naturalmente accedere all’anagrafe anche per controllare la loro posizione.
Le tabelle allegate al regolamento recano il modello dell’accordo di integrazione da sottoscrivere tra il prefetto e lo straniero, i crediti riconoscibili e quelli decurtabili.