In vigore dal 9 dicembre 2010
L’ art 9, comma 2-bis, del Testo Unico in materia di Immigrazione, disciplinato dal Decreto del Ministero dell’Interno del 4 giugno 2010, prevede, tra i requisiti necessari ai fini del rilascio del pds CE per soggiornanti di lungo periodo, il superamento di un test di lingua italiana.
Non devono sostenere il test
I figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dalmatrimonio, propri e del coniuge;
Gli stranieri affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica;
Gli stranieri in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Gli stranieri che hanno frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti ed hanno conseguito, al termine del corso, un titolo che attesti il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d’Europa;
Gli stranieri che abbiano ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione (non ancofra in vigore) di cui all’art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2;
Gli stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione o abbia conseguito, presso i centri provinciali per l’istruzione di cui alla lettera b), il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;
Gli stranieri entrati in Italia ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettere a), c) d), e q), del Testo Unico:
1) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede, uffici di reappresentanza o filiali in Italia
2) professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico
3) traduttori e interpreti
4) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditatiIl livello A2
Oralmente l’alunno comprende:
Semplici argomenti ed espressioni comuni, legati all’ambiente, al vissuto personale, alle attività consuete.
La descrizione di persone, luoghi, attività.
Dialoghi su argomenti conosciuti.
Le informazioni presenti in semplici testi, canzoni, avvisi, narrazioni.
Video su argomenti noti.Nella lettura l’alunno comprende:
Coglie informazioni precise in testi semplici e vari non supportati da immagini, e le sa sintetizzare.
Risponde a domande sul testo e completa le griglie.
Capisce il succedersi logico e cronologico degli eventi.Quando parla l’alunno:
Interagisce in un dialogo o in una conversazione a tre.
Sa produrre brevi monologhi informativi e descrittivi relativi ad esperienze personali e di altri, anche relative al passato.
Sa esprimere semplici progetti e valutazioni personali.Quando scrive l’alunno:
Sa formulare brevi messaggi su bisogni immediati.
Compone messaggi personali semplici.
Compone testi personali quali una lettera ad un amico.
Esprime semplicemente un’opinione riguardo ad un tema noto.Procedure previste per sostenere il test
Lo straniero dovrà presentare la richiesta di sostenere il test di lingua utile al conseguimento della certificazione di livello A2 alla Prefettura competente in base al domicilio attraverso modalità telematiche.
La richiesta dovrà contenere obbligatoriamente:
l’indicazione delle generalità del richiedente;
i dati relativi al titolo di soggiorno in possesso (numero, data di rilascio, scadenza, tipologia);
i dati del documento valido per l’espatrio (passaporto o titolo equipollente)
l’indirizzo presso cui lo straniero intende ricevere la convocazione per lo svolgimento della prova.
La Prefettura convocherà lo straniero, entro sessanta giorni dalla richiesta, per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, indicando il giorno, l’ora ed il luogo in cui sostenere il test.Lo svolgimento del test di lingua
Il test si svolge, previa identificazione dello straniero a cura del personale della prefettura ed esibizione della convocazione, con modalità informatiche, ed e’ strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacità di interazione, in conformità ai parametri adottati, per le specifiche abilità, dagli Enti di certificazione. Il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata della prova sono stabiliti in collaborazione con un Ente di certificazione:
1) Università degli studi di Roma Tre;
2) Università per stranieri di Perugia;
3) Università per stranieri di Siena;
4) Società Dante Alighieri.
La sede dell’esame è stabilita dal Consiglio Territoriale per l’Immigrazione in accordo con enti locali ed istituzioni scolastiche.Eccezioni
A richiesta dell’interessato il test può essere svolto con modalità scritte di tipo non informatico.Il punteggio
Per superare il test il candidato deve conseguire almeno l’ottanta per cento del punteggio complessivo.I risultati
Il risultato della prova e’ comunicato allo straniero ed è inserito, a cura del personale della prefettura, nel sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno.Esito negativo
In caso di esito negativo, lo straniero può ripetere la prova, ripresentando la domanda.La preparazione al test
I corsi di preparazione per il superamento del test di lingua di livello A2 sono svolti presso i Centri territoriali Permanenti, o altri enti che abbiano stipulato convenzioni con:
1) Università degli studi di Roma Tre;
2) Università per stranieri di Perugia;
3) Università per stranieri di Siena;
4) Società Dante Alighieri.Il decreto prevede inoltre che i consigli territoriali per l’immigrazione, anche attraverso accordi con enti pubblici e privati e con associazioni attive nel campo dell’assistenza agli immigrati, nell’ambito delle risorse statali e comunitarie disponibili, promuovono progetti di informazione per illustrare le modalità di attestazione della conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e progetti per la preparazione al test