La questione del rinnovo del permesso di soggiorno per i veditori ambulanti ha assunto negli ultimi due anni, soprattutto in Sicilia, delle proporzioni significative, soprattutto in relazione al fatto che tanti di questi lavoratori a cui non viene concesso il rinnovo del titolo di soggiorno, finirebbero per ingrossare le fila degli irregolari. Una dei problemi che si riscontrano più frequentemente è connesso al reddito necessario per ottenere il rinnovo. Inoltre capita che vengano forniti parametri diversi per la singola persona da Questura e Prefettura. In questa sentenza il TAR di Palermo, presieduto dalla dott.ssa Federica Cabrini, ha accolto la domanda di sospensione di un provvedimento di diniego, riconoscendo che l’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 286/98, pur prevedendo, effettivamente, un reddito di importo non inferiore a livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, in realtà regola UNICAMENTE il limite di reddito relativo alla sola fase di ingresso in Italia per esercitare l’attività di lavoro autonomo e NON si estende al rinnovo del permesso di soggiorno, per il quale vale il medesimo limite reddituale previsto per il rapporto di lavoro subordinato (importo annuo dell’assegno sociale pari a € 5.824,00 -€ 448,07 x 13 mensilità).
Al ricorrente, un lavoratore autonomo (ambulante) extracomunitario, difeso dall’avvocato di Progetto Diritti Gaetano Mario Pasqualino, la Questura di Palermo aveva illegittimamente contestato delle mere irregolarità fiscali nella dichiarazione dei redditi (pendenza di cartelle di pagamento, errori nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi, generiche “incongruenze”) nonché aveva ritenuto insufficiente il reddito dallo stesso dichiarato, ritenendo necessario un reddito “di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria che deve ammontare per l’attività commerciale a € 8.263,31 aumentato fino a €11.362,05 in presenza del coniuge e di altri €516,46 per ogni figlio a carico”.
Il Giudice Amministrativo, con Ordinanza N. 00210/2017 REG.PROV.CAU. (N. 00160/2017 REG.RIC.) dell’8.2.2017, ha ritenuto fondate le eccezioni avanzate dal ricorrente, il quale aveva dichiarato un reddito complessivo di € 7.271,00, precisando che “tale circostanza potrebbe essere valutata alla luce dell’orientamento recentemente espresso dal Consiglio di Stato (Sez. III, 18-10-2016, n. 4342), richiamato nei motivi di ricorso, secondo cui troverebbe applicazione l’art. 39, comma 3, del D.P.R. n. 394 del 1999, che prevede – quanto ai requisiti reddituali necessari per poter svolgere l’attività di lavoro autonomo in Italia – la disponibilità “di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all’assegno sociale” pari a € 5.824,00, così che il reddito dichiarato dal ricorrente risulterebbe sufficiente a dimostrare il possesso del parametro reddituale minimo per il rilascio del permesso di che trattasi”.