Comitato europeo sui diritti sociali, asgi.it, 05/03/2010

Lo Stato deve garantire ai minori stranieri irregolarmente presenti l’accesso ad adeguati centri di accoglienza per evitare che diventino senza fissa dimora

 

I Paesi Bassi violano la Carta Sociale europea non garantendo l’accoglienza ai minori stranieri richiedenti asilo e alle loro famiglie dopo il rigetto dell’istanza
 
Con la decisione dd. 20 ottobre 2009, ma resa pubblica il 2 marzo 2010, il Comitato europeo sui diritti sociali, organo del Consiglio d’Europa chiamato a monitorare  l’applicazione della Carta Sociale europea da parte dei Paesi membri firmatari, ha parzialmente accolto il ricorso proposto dall’organizzazione Defence for Children International (DCI) contro la legislazione olandese che garantisce l’accoglienza in appositi centri di detenzione amministrativa e per un massimo di dodici settimane ai minori stranieri e alle loro famiglie venutesi a trovare in condizioni di irregolarità a seguito del rigetto dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale, solo  quando il minore ovvero i componenti della sua famiglia cooperino al loro  rientro nel Paese di origine.
Il Comitato ha concluso che tale legislazione  determina la violazione degli obblighi scaturenti dall’adesione dei Paesi Bassi alla Carta Sociale europea e, specificatamente, dell’art. 31 parte II comma 2, che obbliga gli Stati parte a prevenire e ridurre il fenomeno dei senza fissa dimora, nonché dell’art. 17 che riguarda il diritto dei minori e dei giovani ad una adeguata protezione sociale, legale ed economica.
Il Comitato è giunto alle sue conclusioni sostenendo che il diritto all’accoglienza (right to shelter) è connesso strettamente al diritto alla vita e al rispetto della dignità di ogni persona umana, a prescindere dunque dal loro status legale o meno. Pertanto, uno Stato non può espellere dai centri di accoglienza per richiedenti asilo le famiglie ove vi siano minori in ragione del rigetto della loro istanza di protezione internazionale senza provvedere a soluzioni di accoglienza alternative che assicurino il rispetto della dignità umana. In caso contrario, lo Stato  contravviene agli obblighi alla prevenzione e alla riduzione del fenomeno dei senza fissa dimora assunti con l’adesione alla Carta sociale europea, con particolare riguardo agli speciali bisogni di protezione dei minori.