Niente espulsione per chi chiede asilo alla frontiera, immigrazione.biz, 03/03/2010

Lo afferma la Cassazione che ha dato ragione ad un cittadino del Nepal

 

La Cassazione si è espressa favorevolmente a favore di un cittadino del Nepal che ha proposto ricorso perché gli è stato negato il diritto di richiedere asilo. Lo straniero era stato fermato dalla polizia di frontiera durante i controlli identificativi all’aeroporto in quanto vi era giunto clandestinamente. La Corte suprema di Cassazione nella sentenza n. 26253 del 27 ottobre 2009, depositata il 15 dicembre 2009 si è pronunciata per la prima volta sulla condizione dei richiedenti misure di protezione internazionale al momento dell’ingresso illegale nel territorio italiano e ha affermato che in base alle norme nazionali, comunitarie ed internazionali vigenti lo straniero, ha il “diritto di presentare contestuale istanza di riconoscimento della protezione internazionale e di permanere nello Stato, munito di permesso temporaneo o ristretto nel Centro d’identificazione, fino alla definizione della procedura avente ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni per beneficiare dello status di rifugiato o dello status di protezione umanitaria”. 


La Polizia di Frontiera deve necessariamente raccogliere la domanda di protezione internazionale e trasmetterla alla Questura di competenza che la comunicherà poi alla Commissione Territoriale competente per territorio. Il rifiuto di far presentare allo straniero la domanda d’asilo è del tutto illegittimo e pertanto l’Amministrazione deve astenersi “da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione”. 

L’amministrazione ha dunque un ruolo attivo di collaborazione nei confronti di un soggetto debole e dunque il giudice di pace nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione di uno straniero che lamenti la non collaborazione dell’amministrazione e dunque la violazione di quei principi deve ammettere la prova testimoniale dell’eventuale illegittimo rifiuto di ricevere la domanda, ai fini dell’eventuale annullamento del decreto espulsivo.