Rifiutare di servire un cittadino extracomunitario in un pubblico esercizio è atto di discriminazione ai sensi dell’art. 43 co. 2 lett. b d.lsg. 286/1998. Lo ha dichiarato il Tribunale di Roma sezione civile in un’ordinanza depositata il 16.07.2008 con la quale il Tribunale ha accolto il ricorso presentato, ai sensi dell’art. 44 d.lgs. 286/1998 da un cittadino senegalese, assistito dagli Avv. Mario Angelelli e Federica Sorge della associazione Progetto Diritti, organismo antidiscriminazione iscritto al registro del Ministero delle Pari Opportunità. Il ricorrente si era visto rifiutare dal barista una bevanda già pagata. L’uomo aveva atteso invano che qualcuno si degnasse di servigli la bibita ordinata, mentre avventori entrati successivamente venivano prontamente serviti; alle sue rimostranze, il barista aveva risposto lanciando sul bancone i soldi pagati per la bibita accompagnati dall’espressione: “di gente come lui non abbiamo bisogno qui”. Il Tribunale ha quindi ritenuto di condannare il proprietario del bar al risarcimento del danno subito dal ricorrente stimato nella somma di 5.000 euro oltre interessi legali.
Il Corriere della Sera
Il Messagero
La Repubblica